Rinuncia agli studi universitari e danno grave e irreparabile non comprovato (TAR Lombardia n. 653 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. presuppone la prova del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. La sola sussistenza di una pendenza debitoria di modesta entità, quale il pagamento di diritti di segreteria per la rinuncia agli studi universitari, non è idonea a integrare il requisito del danno, ove la parte non documenti ulteriori pregiudizi. L’assenza di comprovato danno urgente determina il rigetto dell’istanza incidentale, indipendentemente dalla fondatezza del ricorso nel merito.
Il Fatto
Una studentessa ha impugnato il diniego opposto dall’Università alla propria istanza di rinuncia agli studi, presentata in data 20.02.2026 e trasmessa a mezzo e-mail il successivo 23.02.2026. Il diniego risultava motivato dalla esistenza di pendenze debitorie a carico della ricorrente. Nel ricorso è stata altresì censurata la disposizione regolamentare che subordina l’ammissibilità della rinuncia ad uno stringente vincolo temporale e ad oneri economici ritenuti illogicamente gravosi, anche con riferimento a prestazioni non fruite. In sede cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel decidere sulla domanda incidentale, ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, medio tempore, ha provveduto al pagamento della retta per l’anno in corso, circostanza che ha ridotto il novero delle pendenze debitorie contestate dall’Università. La sola somma residua dovuta, secondo quanto accertato dal Collegio, è quella di € 600,00 a titolo di diritti di segreteria, pretesa in relazione alla procedura di rinuncia agli studi.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza del requisito del periculum in mora, condizione necessaria per l’accoglimento della domanda cautelare. A tal fine, ha ritenuto che l’obbligo di corrispondere la somma di € 600,00 non sia di per sé idoneo a determinare un danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente. La valutazione si è basata sulla natura e sull’entità dell’onere economico, considerato non tale da giustificare l’intervento urgente del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha altresì osservato che la parte ricorrente non ha comprovato l’esistenza di ulteriori pregiudizi derivanti dall’esecuzione del diniego impugnato. La mera allegazione della illegittimità del provvedimento, anche sotto il profilo della clausola regolamentare che impone vincoli temporali e oneri economici, non è sufficiente a sorreggere l’istanza di sospensione, che richiede una dimostrazione concreta e attuale del pregiudizio subito e subendo.
In ragione di tali motivazioni, il TAR ha rigettato la domanda cautelare, statuendo la nullità delle spese del giudizio cautelare in considerazione della mancata costituzione dell’Università intimata. La decisione, adottata nella camera di consiglio del 26 maggio 2026, conferma il carattere rigoroso del vaglio sul danno grave e irreparabile, che non può essere presunto ma deve essere provato dalla parte istante, anche a fronte di una potenziale fondatezza del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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