Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 2266 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dimostrazione dell’avvenuto integrale adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria alcuna pronuncia di merito sulla pretesa satisfattiva. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, che abbia dato esecuzione al titolo solo nelle more del giudizio, comporta la condanna alla rifusione delle spese processuali, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo esecutivo era passato in giudicato e l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo che il giudice ordinasse al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma dovuta, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. L’Amministrazione si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che la ricorrente aveva depositato, in data 4 maggio 2026, una dichiarazione attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, in quanto la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., prendendo atto che l’adempimento tardivo aveva reso superfluo qualsiasi ordine di esecuzione o la nomina del commissario ad acta.
In considerazione del fatto che la soddisfazione della pretesa era avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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