Ottemperanza per giudicato del giudice del lavoro: ordine di pagamento e invio alla Corte dei conti (TAR Puglia n. 103 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione scaturente dal giudicato non può essere ancorato a mere allegazioni, ma deve trovare riscontro negli atti di causa. In mancanza di prova dell’esecuzione, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo giudiziale, concedendo un termine per adempiere. La nomina del commissario ad acta costituisce una misura successiva e condizionata al perdurare dell’inadempimento. La segnalazione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti, per le valutazioni di competenza, è disposta a tutela della finanza pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un giudizio di merito, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro. A seguito del passaggio in giudicato di tale pronuncia, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal giudicato. Il persistente inadempimento ha pertanto determinato l’accoglimento del ricorso, disponendo l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza di primo grado. Il giudice ha concesso all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
La nomina del commissario ad acta, richiesta dalla ricorrente, è stata riservata all’eventualità di un inadempimento successivo alla scadenza del termine assegnato. Tale scelta è stata motivata dal fatto che, in casi analoghi, il ritardo esecutivo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione e non da una volontà di non adempiere.
La sentenza ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in considerazione della natura delle somme dovute e del perdurare dell’inadempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori, che avevano dichiarato l’antistatarietà.
Nota della Redazione
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