Danno da ritardo nel PUA: natura aquiliana e criteri di quantificazione equitativa (Cons. Stato n. 6856 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per il ritardo nell’adozione di un provvedimento favorevole all’interessato ha natura aquiliana, anche quando il termine disatteso sia stato autoimposto dall’amministrazione nell’esercizio di un potere pubblicistico, e non determina alcun vincolo obbligatorio di tipo contrattuale ex art. 1218 cod. civ. Il riconoscimento del danno da ritardo presuppone la lesione di un bene della vita e la prognosi favorevole sull’esito del procedimento, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo. Il danno non è configurabile in re ipsa: ove la prova del pregiudizio sia parziale, il giudice può far ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., applicabile al fatto illecito per il rinvio dell’art. 2056 cod. civ.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato nel 1999 un atto unilaterale d’obbligo chiedendo la riclassificazione da zona agricola a produttiva di un’area, poi inclusa nella variante per le “aree di frangia”, nell’ambito di un piano di lottizzazione. Dopo la deliberazione consiliare che fissava termini certi per la presentazione del progetto e la stipula della convenzione, la società presentava il progetto nel 2003 e versava l’importo di monetizzazione dell’obbligo di cessione.
L’iter si protraeva per anni: il piano attuativo veniva approvato solo nel 2008 e la convenzione stipulata nel 2010. Il TAR respingeva la domanda risarcitoria, ravvisando la complessità dell’intervento, il carattere non collaborativo della ricorrente e l’insussistenza del nesso causale rispetto a diverse voci di danno. La società proponeva appello, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni preliminari del Comune. La risarcibilità del danno da ritardo era già ammessa prima della legge n. 69 del 2009, che introdusse l’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, richiamando la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2005. Quanto alla prescrizione, l’inerzia dell’amministrazione configura illecito permanente, con decorrenza del termine solo dalla cessazione della condotta.
Nel merito, il Collegio esclude la qualificazione della domanda come responsabilità da inadempimento contrattuale. Muovendo dall’Adunanza plenaria n. 7 del 2021, si afferma che ciò che distingue il regime della responsabilità non è la fonte del termine, ma la riconducibilità della condotta all’esercizio di un potere pubblicistico: il superamento della tempistica autoimposta dà luogo a responsabilità aquiliana.
I motivi secondo, terzo e quarto sono fondati. La verificazione disposta d’ufficio accerta che l’incrocio viabilistico contestato ricade fuori dall’ambito di pertinenza dell’appellante e rientrava negli obblighi di altri soggetti. Il ritardo non era quindi imputabile a un preteso contegno non collaborativo, né poteva addebitarsi all’appellante l’omessa attivazione dei rimedi contro l’inerzia, non essendo ancora vigenti le disposizioni richiamate dal TAR.
Accertati il superamento del termine e la colpa dell’amministrazione, nonché la spettanza del bene della vita, la Corte passa alla quantificazione. Per il danno da immobilizzazione e per i costi del trasferimento in altro immobile la pretesa è solo in parte fondata, poiché il danno non è in re ipsa e una parte del ritardo è ascrivibile all’appellante. Si applica quindi il criterio equitativo dell’art. 1226 cod. civ., riconoscendo il 20 per cento delle somme dedotte in perizia. È respinta la voce relativa agli interessi sul mutuo, per difetto di ordinaria prudenza, e quella sulla maggiore ICI, articolata per la prima volta in appello.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il Comune deve offrire all’appellante, entro sessanta giorni, il pagamento di una somma determinata secondo i criteri fissati, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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