Accesso agli atti necessario per difendere i propri interessi giuridici (TAR Sardegna n. 1096 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce al richiedente l’ostensione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale va valutata in relazione alla funzione difensiva che l’accesso assolve rispetto alla posizione del richiedente nel procedimento. Il diniego tacito formatosi sull’istanza è illegittimo quando non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dalla legge e il Comune non ha fornito alcuna motivazione contraria. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa ostensiva, ordina all’amministrazione di esibire la documentazione effettivamente detenuta.

Il Fatto

Una società operante nel settore socio-assistenziale, con gestione di una struttura per anziani, ha presentato al Comune un’istanza di accesso ai documenti amministrativi. L’istanza mirava a ottenere la documentazione presupposta e richiamata in una nota comunale con cui l’Ente aveva chiesto chiarimenti in merito alla struttura. La società ha precisato di agire al fine di fornire i chiarimenti richiesti e di interloquire con cognizione di causa.

Decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 senza alcun riscontro, la ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto chiedendo l’annullamento del diniego tacito e l’ordine di esibizione. Il Comune, costituitosi, ha sostenuto l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse ostensivo. La ricorrente ha chiarito nell’istanza che la documentazione le era necessaria per rispondere in modo adeguato alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Comune. Tale circostanza è valorizzata dal Tribunale per affermare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale: la conoscenza degli atti serve a tutelare la posizione della società nell’ambito del procedimento in corso.

Il fondamento normativo è individuato nell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, a mente del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La norma impone una tutela rafforzata dell’accesso difensivo, che prevale sulle ordinarie valutazioni comparative.

Il Tribunale verifica poi l’assenza di cause di esclusione: dagli atti di causa non risulta che nella fattispecie ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione previste dalla legge. Caduto ogni argomento ostativo, l’obbligo del Comune di consentire l’ostensione discende come conseguenza diretta.

Il dispositivo accoglie il ricorso e afferma l’obbligo dell’Ente di esibire la documentazione richiesta con l’istanza, che sia effettivamente detenuta, senza indugio e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto della non complessità della vicenda, con condanna del Comune al rimborso e al pagamento del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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