Regolamento ERP autoapplicativo: onere di impugnazione immediata e inammissibilità del bando (TAR Sicilia n. 1992 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che destina la totalità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all’assegnazione mediante graduatoria, escludendo modalità speciali o derogatorie, è immediatamente lesivo e va impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione. L’art. 41 c.p.a. e l’art. 124 TUEL impongono l’impugnazione autonoma della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento, non essendo sufficiente la contestazione successiva dell’atto applicativo. Il bando attuativo e la nota che richiama la disciplina vigente sono atti inautonomi, privi di distinta portata lesiva, e le censure che investono il regolamento presupposto sono inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

La ricorrente, affetta da patologia e in condizione di grave emergenza abitativa, ha dimorato dapprima in un immobile di proprietà di parenti divenuto inagibile, poi in un alloggio in locazione dichiarato interdetto all’uso dai Vigili del Fuoco per problematiche strutturali. Il Comune di Messina, riconosciuto lo stato di emergenza, le ha offerto una sistemazione temporanea in una struttura gestita da una società partecipata.

Dopo l’istanza di assegnazione per emergenza abitativa, il Comune ha risposto che l’assegnazione degli alloggi ERP avviene, secondo il nuovo regolamento comunale, tramite graduatoria aggiornata annualmente, invitando la ricorrente a partecipare all’avviso approvato con determinazione dirigenziale. La ricorrente ha quindi impugnato la deliberazione consiliare, il regolamento, l’avviso e la nota di riscontro, chiedendo l’annullamento nella parte in cui non prevedono modalità di assegnazione in deroga a tutela delle situazioni di urgenza e dei soggetti fragili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dal Comune. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui i regolamenti, di regola non immediatamente lesivi, vanno impugnati con l’atto applicativo; quando però contengano disposizioni autoapplicative idonee a incidere direttamente sulla posizione del destinatario, nasce l’onere di impugnazione immediata nel termine decorrente dalla pubblicazione. Il riferimento è a Consiglio di Stato, VII, 10 febbraio 2025, n. 1093.

Tale principio è stato già applicato dalla stessa Sezione con riguardo al medesimo regolamento ERP del Comune di Messina: la previsione che destina la totalità degli alloggi all’assegnazione mediante graduatoria integra, per chi rivendichi una diversa modalità di assegnazione, una disposizione regolamentare immediatamente lesiva, soggetta ad autonoma e tempestiva impugnazione (TAR Sicilia, Catania, Sezione Terza, sent. n. 3259/2025; n. 1731/2025).

Nel caso concreto è la stessa prospettazione della ricorrente a individuare l’effetto lesivo nella scelta regolamentare di non prevedere modalità speciali o derogatorie per l’emergenza abitativa o la disabilità. La controversia rientra dunque nella categoria dei regolamenti immediatamente impugnabili. Il termine decorreva dalla scadenza della pubblicazione della deliberazione consiliare; risultando dagli atti che essa è stata pubblicata all’albo pretorio online il 19 dicembre 2024 per quindici giorni consecutivi, il termine di sessanta giorni era spirato alla notificazione del ricorso, avvenuta il 9 maggio 2025.

Da qui l’inammissibilità delle censure rivolte all’avviso pubblico e alla nota del 10 marzo 2025. L’avviso costituisce diretta applicazione del regolamento e si limita ad attuarne la scelta di fondo; la nota si limita a rappresentare la disciplina vigente e la possibilità di partecipazione, senza autonome determinazioni lesive. Le censure investono il regolamento presupposto, ormai non più contestabile per tardività.

Il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato consegue alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 130 bis, comma 1, e dell’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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