Ottemperanza al giudicato e valutazioni conclusive sulla gestione del servizio (TAR Lombardia n. 1072 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’adozione di atti istruttori propedeutici non integra di per sé esecuzione del giudicato, quando l’amministrazione non abbia ancora espresso una determinazione conclusiva e motivata sulla modalità di gestione del servizio pubblico. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento e ordina all’ente di dare completa esecuzione alla pronuncia, individuando la soluzione prescelta entro un termine perentorio. Non è elusiva del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., la delibera consiliare di carattere espressamente provvisorio, adottata nelle more della scelta definitiva per assicurare la continuità del servizio, restando impregiudicata ogni censura in sede di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto l’annullamento della delibera con cui il Comune aveva introitato il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, essendo stato riconosciuto il vizio di incompetenza dell’organo che l’aveva adottata. La sentenza era stata confermata in appello ed era divenuta definitiva. Con una successiva pronuncia il Tribunale aveva accolto la domanda di accesso agli atti, ordinando all’ente di mettere a disposizione la documentazione richiesta.

Ritenendo il Comune inadempiente rispetto a entrambe le pronunce, la ricorrente ha adito il Tribunale ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la piena esecuzione del giudicato, la declaratoria di nullità di una delibera consiliare sopravvenuta, la condanna al pagamento di somme e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato la tardività della memoria difensiva del Comune, depositata oltre il termine di quindici giorni liberi antecedenti la camera di consiglio. Nei giudizi in materia di accesso i termini sono dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm. e, secondo l’indirizzo richiamato, hanno carattere perentorio, con conseguente inutilizzabilità degli scritti tardivi.

Nel merito, la ricorrente ha dichiarato a verbale che la documentazione oggetto della pretesa ostensiva è stata esibita: è stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’ottemperanza relativa alla sentenza in materia di accesso.

Quanto al giudicato sulla gestione del servizio, il Collegio ha ricostruito il contenuto della pronuncia di annullamento, che aveva stabilito il dovere del Consiglio comunale di valutare se sussistessero le condizioni per la gestione in economia e se tale modalità fosse la più conveniente per la collettività. La sentenza di appello ha confermato tale statuizione con identico contenuto.

Il Tribunale ha dato atto che l’ente si è attivato con una delibera di indirizzo, con l’approvazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali e con un cronoprogramma che rinvia al 2026 le tappe successive. Tali atti, tuttavia, sono stati collocati nel quadro di una istruttoria ancora in corso e non costituiscono le valutazioni conclusive dei competenti organi in ordine alla modalità che meglio risponde al pubblico interesse. Ne consegue che il giudicato non ha ancora ricevuto piena esecuzione.

È stata quindi accolta la domanda di ottemperanza, ordinando al Comune di individuare motivatamente la soluzione prescelta entro novanta giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Collegio ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, avendo l’ente già avviato il procedimento di riorganizzazione.

Infine, è stata disattesa la domanda di nullità della delibera consiliare sopravvenuta. Il provvedimento, di carattere espressamente provvisorio, è volto a garantire la continuità del servizio nelle more della scelta definitiva e non integra un atto elusivo del giudicato, restando eventuali ragioni di illegittimità deducibili in un ordinario giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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