Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2393 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il ricorso è fondato quando risulti l’inadempimento dell’amministrazione e siano rispettati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione, incluso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. È altresì dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sul dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia con ricorso in ottemperanza notificato e depositato il 12 dicembre 2025. La pretesa si fonda su una sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria competente in data 11 ottobre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo esecutivo formatosi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 11 ottobre 2024.
Il Tribunale verifica poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In particolare, è rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 11 aprile 2024.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto nel merito. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale richiama il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applica per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge.
Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sul dovuto, con dies a quo nel giorno della notificazione della presente sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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