Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 576 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non assolve all’onere probatorio dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato. A fronte del perdurante inadempimento, il Tribunale ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., escludendo il compenso quando l’incaricato sia dirigente della stessa Amministrazione resistente.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre rivalutazione monetaria. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e non era più impugnabile per decorrenza dei termini, come attestato dalla cancelleria competente.
Lamentando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare integrale esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né comprovare il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto qualificato il titolo. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque riconducibile alla categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il riferimento normativo colloca la fattispecie tra i provvedimenti giurisdizionali eseguibili dinanzi al giudice amministrativo.
Il Tribunale ha poi verificato i presupposti processuali. Ha ritenuto rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione resistente.
Sul merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ha eseguito e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente generale dell’Ufficio competente, con facoltà di delega e termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto al compenso, il Collegio lo ha escluso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il riferimento è all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato dai precedenti amministrativi richiamati. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente.
Nota della Redazione
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