Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e penale di mora (TAR Campania n. 336 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza azionata sia passata in giudicato, sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, in caso di perdurante inerzia, condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e nomina un commissario ad acta. La penale di mora decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e resta dovuta sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’a.s. 2021/2022, con emissione del relativo buono elettronico di importo pari a euro 500,00, da utilizzare secondo le modalità del DPCM 28.11.2016, oltre interessi dall’accredito all’attribuzione.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione e sono decorsi i 120 giorni del termine dilatorio. Poiché l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna alla penale di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione, costituitasi con mera costituzione di stile, non ha dato prova di aver eseguito il dettato giudiziale. Il ricorso è dunque accolto.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal giudice del lavoro, oltre interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
L’Amministrazione è stata inoltre condannata a corrispondere la penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno di comunicazione della sentenza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario. Il Collegio ha richiamato sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Per il caso di inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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