Accesso agli atti: verbali e perizie medico-legali non oscurabili (TAR Piemonte n. 1074 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I verbali dei comitati di gestione dei sinistri e le relazioni medico-legali propedeutiche alla eventuale liquidazione del danno sono accessibili nelle parti in cui ricostruiscono la dinamica degli eventi o esprimono un apprezzamento dei profili medico-legali della vicenda. Essi non possono essere oscurati invocando la natura istruttoria delle valutazioni o la loro pertinenza all’attività intellettuale del medico. Il diniego di accesso è legittimo solo se le valutazioni di ordine difensivo siano state formulate in diretta e immediata relazione con la strategia processuale dell’amministrazione. L’art. 24, settimo comma, legge n. 241 del 1990 prevale su eventuali disposizioni regolamentari più restrittive, garantendo comunque l’accesso a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente, che assume di aver riportato danni alla salute in conseguenza di una terapia farmacologica prescritta dal medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda sanitaria, ha visto respingere la propria istanza risarcitoria in sede di mediazione obbligatoria, prima nel 2023 e poi nel 2025.

Con istanza di accesso ha chiesto all’Azienda sanitaria la documentazione medica esaminata dal Comitato di Gestione Sinistri, le determinazioni del medico legale incaricato, il verbale della seduta di tale Comitato, nonché gli atti e le relazioni istruttorie posti alla base del rigetto della domanda risarcitoria. L’Azienda ha trasmesso solo estratti parziali, con oscuramento integrale delle motivazioni e delle conclusioni della relazione medico-legale e delle valutazioni contenute nel verbale, motivando il diniego con il richiamo a “considerazioni meramente istruttorie” e al proprio legittimo diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui sono sempre accessibili i pareri legali e le perizie tecniche che si innestano nell’istruttoria amministrativa, in quanto oggettivamente correlati a una fase del procedimento (richiamate Cons. Stato, Sez. III, n. 3032 del 2021, n. 808 del 2020 e n. 5018 del 2019).

Con specifico riguardo alle relazioni dei medici legali, il TAR ribadisce che non possono sottrarsi all’accesso i capitoli più strettamente valutativi, neppure quando attengano al rapporto di causalità tra le condizioni cliniche del paziente e i trattamenti eseguiti nella struttura pubblica o alla quantificazione tabellare dei danni. I verbali dei comitati di gestione dei sinistri e le perizie propedeutiche alla eventuale liquidazione non possono dunque essere oscurati nelle parti ricostruttive o di apprezzamento medico-legale, funzionali a verificare errori o negligenze nella gestione del caso clinico.

Il diritto di accesso riguarda i verbali e le relazioni delle commissioni per la gestione del contenzioso sanitario quando siano funzionali alla soluzione transattiva del sinistro, nella ordinaria fase precontenziosa, e non alla tutela processuale dell’amministrazione. L’esclusione resta consentita solo con stretto riferimento alle valutazioni di ordine difensivo, ma non basta che esse siano potenzialmente rilevanti ai fini della strategia nel giudizio civile: occorre che siano state formulate in diretta e immediata relazione con la strategia da assumere in giudizio.

Nel caso concreto, l’Azienda sanitaria ha fondato l’oscuramento su una motivazione generica. Né l’asserita natura istruttoria, né la pretesa pertinenza all’attività intellettuale del medico legale giustificano il diniego sul piano oggettivo. Quanto al “legittimo diritto di difesa”, in assenza di puntuali riferimenti a un contenzioso in atto o a interlocuzioni con il difensore in giudizio, la motivazione è del tutto inidonea.

Il Collegio esclude che l’oscuramento possa trovare titolo nell’Allegato A al regolamento sull’accesso approvato dall’Azienda, non richiamato nel provvedimento impugnato ma prodotto in giudizio, che sottrae all’accesso le note interne, gli atti relativi a controversie legali, i pareri e gli atti difensivi. L’art. 24, settimo comma, legge n. 241 del 1990 è norma di chiusura che prevale su disposizioni regolamentari difformi o più restrittive. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Azienda a consentire visione ed estrazione di copia integrale, senza oscuramenti, dei documenti richiesti, entro trenta giorni, e al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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