Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 575 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di esperire il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risultino rispettati il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché documentata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Provato il titolo e non contestato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine, nominando, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta quando il ritardo è ascrivibile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e la cancelleria ne aveva attestato il passaggio in giudicato.
Non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Sicilia chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento di interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato la fattispecie. Si tratta dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. La verifica dei presupposti processuali ha confermato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente all’indirizzo proprio. La sospensione feriale dei termini e la decorrenza del termine dilatorio per le azioni esecutive non hanno ostacolato l’esame nel merito.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo eseguendo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne consegue la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Ha invece respinto la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rilevando che il ritardo è ascrivibile all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla medesima questione, in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’amministrazione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso: essendo un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015, con richiamo a precedenti conformi dei TAR Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Le spese sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.