Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 577 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ove ritualmente notificata all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’eccezionale e generalizzato contenzioso su una medesima questione può integrare un fatto notorio che esclude la condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. E’ ammessa l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 in tema di compenso del commissario dirigente della stessa amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Catania una sentenza – la n. 1803/2025 – con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre accessori ex art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva ed è passato in giudicato per decorrenza dei termini.

Ritenendo che l’amministrazione non abbia provveduto, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento di una somma a titolo di astreinte ex lett. e). Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il titolo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato; essa rientra tra i provvedimenti rispetto ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il TAR accerta poi la ritualità della domanda quanto al termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e ai termini di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Sul presupposto della notificazione, il Collegio rileva che è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero della sentenza da eseguire, con soddisfacimento dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997. Il termine dilatorio di 120 giorni per l’azione esecutiva risulta perciò ampiamente decorso.

Nel merito il TAR rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non ha contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Da qui l’ordine di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ritiene fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali dipenda dall’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, circostanza idonea a incidere sulle capacità organizzative del Ministero.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme, con richiamo a TAR Calabria n. 1706/2024, TAR Campania n. 5142/2024, TAR Sicilia n. 2621/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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