Accessi impianti carburanti: inapplicabile la disciplina sulle distanze tra accessi privati (TAR Campania n. 1251 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I varchi di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti non sono qualificabili come accessi privati. Essi sono aperti al pubblico e strumentali alle esigenze della collettività indifferenziata degli utenti della strada, non al soddisfacimento di interessi privati di accesso a proprietà esclusive. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992 e della relativa disciplina sulle distanze minime. L’amministrazione deve invece svolgere una valutazione concreta alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 60 e 61 del d.P.R. n. 495/1992. L’istruttoria che si arresti al solo richiamo dell’art. 45 è affetta da difetto di istruttoria e il diniego che ne dipenda è illegittimo.

Il Fatto

Una società operante nel settore petrolifero ha presentato al SUAP di un Comune un progetto per un impianto stradale di distribuzione di carburanti e ricarica di auto elettriche, da realizzare su un tratto di via prossimo a una rotatoria e al confine con un altro Comune.

Il Settore tecnico, con parere endoprocedimentale, ha dichiarato non conformi i due accessi di progetto, ritenendo non rispettate le distanze dall’intersezione e dal primo accesso per senso di marcia, sul presupposto della classificazione della strada come C – extraurbana secondaria. Il parere è stato recepito dal Settore Governo del Territorio. La società ha impugnato i pareri e, poi, il successivo diniego di permesso di costruire, deducendo la natura urbana della strada, l’erronea qualificazione e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso introduttivo quanto agli atti diversi dalla delibera di delimitazione del centro abitato, avendone riconosciuto la natura endoprocedimentale, comprovata dalla successiva emissione del provvedimento di diniego.

Ha poi respinto il motivo sulla classificazione della strada. Il d.lgs. n. 285/1992 non esclude che le strade di categoria C siano dotate di marciapiedi, prescrivendo solo caratteristiche minime; il limite di 30 km/h riguarda l’intero territorio comunale; per le strade preesistenti non è imposto l’adeguamento integrale delle banchine. Non dimostrata l’appartenenza alla categoria F, resta ferma la categoria C.

Quanto alla delimitazione del centro abitato, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 8404 del 2023: la delimitazione è rimessa a un apposito provvedimento e nelle aree non ricomprese nel perimetro non trovano applicazione le norme che presuppongono il centro abitato. Il tratto ricade all’esterno secondo la delibera di Giunta n. 157/2011, non superata dalle indicazioni del PUC poi revocato in autotutela. Irrilevante il verbale di consegna della strada dall’ANAS al Comune, che non vincola la qualificazione.

È invece accolto il motivo sul difetto di istruttoria. L’art. 45 del d.P.R. n. 495/1992 riguarda le distanze tra accessi privati e non è applicabile ai varchi di accesso agli impianti di carburanti, aperti al pubblico e posti al servizio dell’utenza indifferenziata (nello stesso senso TAR Molise n. 111 del 2021, TAR Campania, Napoli, n. 2771 del 2020, TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 223 del 2011). Il Comune avrebbe dovuto accertare le circostanze ostative di cui agli artt. 60 e 61 del medesimo d.P.R.

Ne è derivato l’annullamento del diniego del 20.11.2024, con assorbimento dei motivi subordinati e salva l’ulteriore attività amministrativa. Resta ferma per la ricorrente la facoltà di sollecitare la modifica della delimitazione del centro abitato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *