Sospensione cautelare annullamento per mancata considerazione della rateizzazione del debito tributario (TAR Sardegna n. 173 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il provvedimento di rigetto di una domanda di concessione di suolo pubblico presenta sufficienti elementi di fondatezza – e ne va pertanto sospesa l’efficacia – laddove l’Amministrazione non abbia tenuto conto del fatto che l’interessata aveva ottenuto la rateizzazione del debito tributario, circostanza rilevante ai fini della valutazione dei presupposti concessori. La sospensione consegue alla verifica, propria della fase cautelare, della sussistenza di un quadro indiziario di illegittimità dell’atto impugnato, rimessa alla successiva trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di reintestazione della concessione di suolo pubblico a servizio di un pubblico esercizio, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo della medesima concessione, presentata da altra società poi cedente. Il Comune aveva contestualmente ordinato la rimozione degli arredi collocati sull’area e trasmesso gli atti alla Polizia Locale per i controlli. La ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti, evidenziando la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione, e chiedeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, ha ritenuto che il ricorso presentasse, all’esame proprio della fase cautelare, sufficienti elementi di fondatezza. Il Collegio ha rilevato che il Comune non aveva tenuto conto di una circostanza decisiva: l’interessata aveva infatti ottenuto la rateizzazione del debito tributario.
Tale circostanza assume rilievo centrale nella valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati. La mancata considerazione della rateizzazione, infatti, rende plausibile il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la situazione debitoria rateizzata non avrebbe potuto costituire, di per sé, ragione ostativa al rinnovo o alla reintestazione della concessione.
Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e fissando la trattazione del merito alla pubblica udienza del 27 gennaio 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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