Commissario ad acta per ottemperanza su carta docente (TAR Sicilia n. 954 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo esecutivo. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta all’esecuzione. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Al commissario che sia dirigente della stessa amministrazione non spetta alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era ormai passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
Poiché l’amministrazione non aveva provveduto ad accreditare la somma, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la riconducibilità del titolo alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Si tratta infatti di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla competente cancelleria.
Il Collegio ha poi riscontrato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine per il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non lo ha eseguito e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta nel direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Nota della Redazione
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