Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno (TAR Campania n. 1372 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, in pendenza del giudizio, l’amministrazione adotta l’atto favorevole richiesto dal ricorrente, eliminando in modo satisfattivo l’interesse sostanziale alla base della controversia. Non è necessario, in tal caso, alcun accertamento nel merito della legittimità del provvedimento impugnato. La sopravvenienza dell’atto satisfattivo rende improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese di lite costituisce la regola in presenza di una definizione della controversia non dipendente da una pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno aveva rigettato la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento dell’atto. Nel giudizio interveniva ad adiuvandum una società, in persona del legale rappresentante pro tempore. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione della vicenda processuale, rilevando che il ricorrente aveva prodotto in atti il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, emesso medio tempore dalla Prefettura di Salerno. Tale produzione costituiva la prova della sopravvenuta definizione positiva della procedura amministrativa.
Successivamente, la difesa erariale aveva confermato che lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva proceduto al ripristino dell’istanza, dichiarandosi in attesa del caricamento a sistema del parere favorevole al fine di definire l’iter procedimentale. Tale circostanza evidenziava come l’amministrazione avesse riconosciuto la fondatezza dell’istanza del ricorrente.
Nel corso dell’udienza camerale, il difensore di parte ricorrente ha espressamente richiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo constatato la definizione positiva della procedura. Il Collegio, valutata la sopravvenienza occorsa, ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, assorbendo ogni altra questione relativa al merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, attesa la natura processuale della definizione del giudizio. Ha altresì ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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