Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e penalità di mora (TAR Campania n. 4766 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non impedisce la proposizione del ricorso quando sia ampiamente decorso. In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo nomina un Commissario ad acta e fissa, su richiesta di parte, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all’interesse legale, che decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata – Sez. Lav. la sentenza n. 312/2024, con cui l’Amministrazione era stata condannata al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) per il periodo dedotto in giudizio, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, come da certificazione del 05.05.2025.
Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione e la diffida, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle somme liquidate. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza fornire elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’esperibilità del ricorso per l’ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, che espressamente consente tale azione per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario. La pronuncia giurisdizionale ha un immediato valore conformativo-ordinatorio, e l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta in sede di cognizione.
Accertata la persistente e immotivata inerzia, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM, con facoltà di delega, che dovrà agire in sostituzione dell’Amministrazione entro ulteriori 60 giorni.
Il Collegio ha accolto la richiesta di fissazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo equo parametrarla all’interesse legale. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, data la sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa all’insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo.
Quanto alle spese, il TAR ha precisato che sono dovute solo le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come la pubblicazione, l’esame e la notifica della sentenza, e non quelle relative a procedure esecutive diverse. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., e al ristoro delle spese di registrazione della sentenza inottemperata.
Nota della Redazione
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