L’annullamento dell’ordinanza di demolizione richiede previo annullamento d’ufficio del titolo edilizio illegittimo (TAR Campania n. 4770 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di rimessione in pristino che sanziona opere realizzate in conformità al titolo edilizio, ma sulla base di un’istruttoria erronea che ha assentito una volumetria illegittima, presuppone il previo esercizio del potere di annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Tale potere deve essere esercitato nel contraddittorio con gli interessati, previa valutazione e motivazione dell’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, nonché della proporzionalità della misura rispetto alla tutela dell’affidamento dei privati. Resta invece legittimo l’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, come le verande abusive.
Il Fatto
Il Comune di Piedimonte Matese adottava un’ordinanza di demolizione nei confronti di alcuni proprietari di unità immobiliari site in un fabbricato condominiale. Il provvedimento contestava l’abusiva realizzazione di due pilastri, estesi per l’intera altezza dell’edificio, che avevano determinato un incremento di superficie e volume non computato in sede di rilascio del permesso di costruire in variante. L’ordinanza dava espressamente atto che la circostanza non era stata rilevata in fase di istruttoria tecnica, configurando il rilascio del titolo su errati presupposti. L’atto ordinava altresì la rimozione di alcune verande realizzate dagli stessi proprietari.
I destinatari dell’ordine impugnavano il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sostenendo l’illegittimità della demolizione disposta in assenza di un previo annullamento d’ufficio del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato. La controversia verteva sulla qualificazione giuridica dell’intervento: se, come sostenuto dal Comune in giudizio, fosse una difformità esecutiva rispetto a un titolo legittimo, ovvero se lo stesso titolo fosse stato rilasciato su erronei presupposti istruttori, rendendo doveroso il previo esercizio del potere di autotutela.
Il collegio ha valorizzato la motivazione letterale dell’ordinanza impugnata, nella quale il Comune aveva dichiaratamente affermato che il titolo edilizio era stato rilasciato sulla base di un’errata istruttoria. Tale circostanza, secondo il giudice, non poteva essere superata dalla diversa prospettazione difensiva, che assumeva i connotati di una integrazione postuma della motivazione.
Ne consegue che, laddove l’amministrazione intenda ordinare il ripristino dello stato dei luoghi per un aumento di volumetria ascrivibile al contenuto del titolo, è indispensabile attivare il procedimento di annullamento d’ufficio. Tale fase deve garantire il contraddittorio con gli interessati e deve valutare l’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, bilanciandolo con l’affidamento dei privati acquirenti in buona fede, anche al fine di verificare la sussistenza di misure alternative e meno afflittive.
Il tribunale ha, invece, distinto la posizione delle verande, realizzate in totale assenza di titolo. Per tale parte, l’ordine di rimozione è stato confermato, non ricorrendo alcuna esigenza di previa autotutela: l’abusività dell’opera deriva direttamente dalla mancanza di un valido atto di assenso.
L’accoglimento parziale del ricorso ha comportato l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la compensazione delle spese di lite, con condanna del Comune al rimborso di metà del contributo unificato.
Nota della Redazione
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