Agevolazioni Brevetti+, discrezionalità tecnica di Invitalia e onere probatorio del richiedente (TAR Lazio n. 1706 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione delle agevolazioni previste dal bando Brevetti+, la valutazione sulla credibilità della strategia di valorizzazione economica della domanda di brevetto costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’agenzia, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento di fatto e dell’abnormità. Il riparto degli oneri ricade sul richiedente: spetta a questi individuare il posizionamento di mercato, attuale e prospettico, e fornire il dimensionamento qualitativo e quantitativo del mercato potenziale, non potendo l’amministrazione desumerlo implicitamente dalle caratteristiche di innovatività del prodotto. La contraddittorietà tra il mercato dichiarato come primario e i clienti indicati in ambiti UE ed extra UE giustifica il giudizio di inattendibilità della strategia. Il pregresso riconoscimento dell’agevolazione per un diverso brevetto non integra eccesso di potere per contraddittorietà, trattandosi di procedimenti distinti e non sovrapponibili.

Il Fatto

La società ricorrente, una PMI titolare di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale, presentava istanza di accesso alle agevolazioni del bando Brevetti+ previsto dal decreto direttoriale n. 1291 del 6 agosto 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la valorizzazione di un brevetto avente ad oggetto un forno elettrico modulare a comando remoto.

Espletata l’istruttoria, l’agenzia trasmetteva il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, contestando la genericità delle informazioni sul mercato e l’incoerenza tra la strategia di valorizzazione e la copertura brevettuale nazionale. Presentate le osservazioni, l’agenzia adottava la delibera di non ammissione. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio deducendo due motivi: difetto di istruttoria per omessa considerazione dell’innovatività del prodotto e motivazione carente e contraddittoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per affinità tematica, e li ritiene infondati. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 5 del bando, che impone al progetto di evidenziare le modalità di valorizzazione economica del brevetto, e dall’art. 8, comma 2, che assume tra i criteri di valutazione la credibilità della strategia in termini di posizionamento di mercato attuale e prospettico. Su tale base, il Tribunale esclude che l’individuazione del mercato potenziale potesse essere rimessa all’amministrazione.

È onere del richiedente fornire elementi idonei a rendere credibile la strategia di valorizzazione, individuando lo specifico segmento di mercato di destinazione del brevetto. La tesi della ricorrente, secondo cui il mercato sarebbe desumibile implicitamente dalle caratteristiche di innovatività del prodotto, non è condivisa: la disciplina del bando non consente di trasferire sull’agenzia un onere informativo che grava sul proponente, quantomeno in sede di osservazioni al preavviso di rigetto.

Sul punto il Collegio rileva che la stessa ricorrente aveva ammesso la sinteticità della domanda sul dimensionamento di mercato, senza colmare la lacuna con le osservazioni. Queste ultime contenevano prospettazioni generiche sul bacino di utenza e una stima di fatturato priva di dati concreti a supporto. Ne consegue che la valutazione dell’agenzia non è affetta da macroscopica illogicità nel ritenere non fornita una precisa descrizione qualitativa e quantitativa del mercato prospettico.

Quanto all’ambito territoriale, il Tribunale valorizza la contraddittorietà delle dichiarazioni della ricorrente, che dopo aver indicato il mercato italiano come principale cita clienti in ambiti UE ed extra UE e afferma che il brevetto troverà applicazione immediata in grandi catene internazionali. Il primo motivo è quindi respinto.

Il secondo motivo, relativo alla carenza motivazionale, è parimenti destituito di fondamento: nel preavviso e nel provvedimento finale sono esposte in modo chiaro le ragioni fattuali e giuridiche del rigetto, consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dall’agenzia. Priva di pregio è anche la doglianza sulla contraddittorietà rispetto alla precedente ammissione del 2022, riferendosi a progetti diversi in procedimenti distinti, non sovrapponibili, senza che una pregressa erronea ammissione possa tradursi in illegittimità della successiva valutazione. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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