Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in materia di retribuzione docente (TAR Sicilia n. 1528 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. La mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale. All’inerzia dell’amministrazione conseguono l’ordine di integrale esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che ha dichiarato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma determinata, oltre interessi legali sino al soddisfo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione unitamente alla notula con i dati necessari al pagamento.
Decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo giudiziale, l’Amministrazione non ha provveduto. La ricorrente ha allora promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo che sia ordinata l’esecuzione, che sia nominato un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, che sia fissata una penalità di mora e che l’Amministrazione sia condannata alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza documentare alcun adempimento né rappresentare ragioni ostative.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso. Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza. La finalità è garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi come stabiliti dal giudice civile, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
In caso di ulteriore mancata esecuzione, il Collegio ha ritenuto necessaria la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Questi, su istanza della ricorrente, dovrà adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione, compresa la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto e l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue, entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza. In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, l’attività del commissario non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
È stata altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Il Tribunale ha escluso un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento; nel mandato del commissario è compreso anche il pagamento della penale eventualmente maturata. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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