Difetto di giurisdizione sulla fase esecutiva dell’appalto di global service (TAR Piemonte n. 1816 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla fase esecutiva dell’appalto di servizi, quando l’oggetto del giudizio attenga ai limiti e alla coerenza contrattuale delle modifiche delle prestazioni e non alla fase pubblicistica di affidamento. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. e), cod. proc. amm., si arresta all’aggiudicazione o, al più, alla stipulazione del contratto. Il ricorso che investa tale fase esecutiva è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione. Resta esclusa l’applicazione delle lett. b) e c) dell’art. 133 cod. proc. amm. quando la domanda non concerne il riequilibrio del piano economico-finanziario della concessione, estranea all’appalto di global service.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui l’azienda sanitaria ha rideterminato il canone annuale del global service per il periodo 2023, alterando le modalità di calcolo previste dal rapporto concessorio stipulato nel 2003 per la gestione dell’unità spinale e dei servizi connessi. La controversia si colloca nell’ambito di un accordo complesso che ricomprende una concessione di costruzione e gestione e un distinto appalto di servizi a risultato. In precedenza questo TAR, con sentenza n. 621/2023 resa su pretese analoghe della stessa ricorrente, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Torino e ha chiesto il rinvio della trattazione, sostenendo un possibile rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi. L’azienda si è costituita per resistere e non si è opposta all’istanza di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, non ricorrendo le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. per derogare al principio di concentrazione e speditezza del processo. La conclusione si impone anche per la natura della trattazione, avvenuta in udienza straordinaria, per l’insussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi e per la pronta definibilità della causa secondo l’orientamento già espresso dal TAR in fattispecie analoghe.

Sul merito, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio richiama integralmente le statuizioni della sentenza n. 621/2023, ove si è ricostruita la natura dell’accordo: un unico affidamento congiunto che dà luogo a due autonomi contratti, distinti sul piano tecnico ed economico-finanziario. La concessione di costruzione e gestione presenta componente aleatoria ed esclusione della revisione prezzi; l’appalto di global service prevede corrispettivi a prezzo unitario e revisione prezzi, con disciplina autonoma delle varianti e dei lavori connessi.

Da tale qualificazione discende che le pretese relative alla variazione dei corrispettivi dei servizi di global service attengono alla fase puramente esecutiva di un appalto. Non trovano applicazione le lett. b) e c) dell’art. 133 cod. proc. amm., che arresta la giurisdizione esclusiva all’aggiudicazione o alla stipulazione. Non si tratta di controversia sulla clausola di revisione prezzi, già azionata in altra sede, né di riequilibrio del piano economico-finanziario della concessione, cui il global service è estraneo.

La questione riguarda invece i limiti contrattuali delle modifiche delle prestazioni, riconducibili alle controversie di esecuzione contrattuale devolute al giudice ordinario. La domanda di adempimento contrattuale formulata dalla ricorrente conferma tale qualificazione. La cognizione spetta al giudice ordinario, già tempestivamente adito. La complessità della vicenda e la natura in rito della pronuncia inducono a compensare le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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