Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario e spese all’avvocato antistatario (TAR Veneto n. 1321 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il titolo e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Questi, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non dà luogo a liquidazione di compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 298/2024 pubblicata l’8 maggio 2024, accoglieva il ricorso di una docente dichiarando il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dell’avvocato antistatario per € 1.100,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza il 10 maggio 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione, questa non provvedeva spontaneamente al pagamento delle spese. Il difensore, in proprio, proponeva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Il giudice verifica anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Per effetto della novella, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il Collegio accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Rileva inoltre che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dal ricorrente.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali emerge la mancata esecuzione della pronuncia. Il TAR dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di pagare all’avvocato antistatario l’importo liquidato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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