Condono edilizio e procedure esecutive: onere della prova delle ragioni di credito (TAR Lombardia n. 3562 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985, nel consentire la presentazione della domanda di sanatoria entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di procedure esecutive, costituisce disposizione ampliativa di una disciplina già di per sé eccezionale e va interpretato restrittivamente. Il presupposto dell’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge deve essere riferito ai creditori i cui diritti insoddisfatti hanno dato luogo alla procedura, non all’acquirente del bene. L’onere di dimostrare la sussistenza di tale presupposto grava sull’istante, che non può limitarsi a invocare la presenza di garanzie ipotecarie senza fornire prova del collegamento tra i crediti garantiti e l’apertura della procedura concorsuale. Il mancato riscontro della richiesta di chiarimenti rivolta al curatore fallimentare dall’amministrazione costituisce ulteriore elemento per ritenere insussistente il presupposto richiesto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per opere abusive realizzate in fascia di rispetto ferroviaria. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla carenza di documentazione necessaria all’accertamento della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e sull’insussistenza dei presupposti per applicare la disciplina del condono di cui all’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985, non essendo stata fornita adeguata dimostrazione dell’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della normativa.
La società, che aveva acquistato l’immobile all’esito di una procedura fallimentare nel giugno 2020 e presentato istanza di condono entro i centoventi giorni dal trasferimento, deduceva la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma, invocando la presenza di due ipoteche risalenti al 1996 e al 2002 e i crediti per trattamento di fine rapporto maturati prima dell’ottobre 2003.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dei documenti depositati tardivamente dal Comune, richiamando il principio per cui, nel caso di produzione fuori termine da parte dell’amministrazione di documenti che attengono alla causa, gli stessi possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice, fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere termini per controdedurre.
Nel merito, la sentenza ha affermato che l’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985, pur applicabile anche ai procedimenti di condono ex art. 32 d.l. n. 269/2003, costituisce una disposizione ampliativa del raggio applicativo di una disciplina eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. La giurisprudenza richiamata dal Collegio chiarisce che la ratio della norma è evitare la costruzione strumentale di procedure volte ad aggirare il termine decadenziale, sicché il riferimento alle ragioni di credito va inteso con riguardo ai creditori che hanno dato luogo alla procedura, non all’acquirente.
Quanto all’onere probatorio, il Tribunale ha precisato che grava sull’istante dimostrare l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, la società non aveva fornito prova che l’ipoteca del 1996 fosse posta a garanzia di crediti il cui inadempimento avesse determinato l’apertura della procedura fallimentare, né era emerso dagli atti chi fosse il soggetto beneficiario della garanzia e se il relativo credito figurasse tra quelli insinuati nello stato passivo. La seconda ipoteca, riferita a particelle diverse da quella su cui insiste l’immobile, era stata ritenuta priva di rilievo.
La Corte ha inoltre rilevato che la società non si era attivata con il curatore fallimentare per ottenere l’attestazione richiesta, nonostante il mancato riscontro alla richiesta dell’amministrazione costituisse ulteriore elemento per ritenere insussistente il presupposto. Priva di fondamento è stata infine ritenuta la doglianza circa la risalente epoca di realizzazione dei manufatti, avendo la stessa ricorrente presentato domanda di sanatoria e riconosciuto la necessità del titolo edilizio.
Con riguardo alle censure concernenti il nulla osta della società di gestione della rete ferroviaria, il Collegio ne ha dichiarato la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato reso il parere negativo in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato. Il ritardo nel rilascio del parere è stato imputato all’inerzia della ricorrente, che non aveva provveduto a integrare la documentazione richiesta, con conseguente legittimità della conclusione del procedimento senza attendere l’esito.
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Nota della Redazione
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