Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: il TAR accoglie ma nega l’astreinte (TAR Sardegna n. 234 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento della decorrenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, impone l’accoglimento della domanda e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta, con funzione di organo ausiliario del giudice, è disposta per il caso di perdurante inottemperanza, con facoltà dell’Amministrazione di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. L’applicazione della penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere esclusa quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, la serialità del contenzioso e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00, a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la regolarità del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 20 febbraio 2025. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso, disponendo che il Ministero desse piena esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte, con la precisazione che lo stesso potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dei capitoli di bilancio destinati a tali pagamenti e dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. È stato altresì escluso qualsivoglia compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Nel caso concreto, il Collegio ha individuato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole del contenzioso seriale in materia. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificandolo non come mezzo di sostentamento ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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