Carta docente a precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1319 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con attivazione della Carta e accredito della somma liquidata. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando, accanto al limite della manifesta iniquità, sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 mediante il sistema della Carta.

Notificata la sentenza il 19 giugno 2025 e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Dalle allegazioni e dalle prove documentali è emerso che l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per il caso di perdurante inerzia, fissando l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non è previsto alcun compenso commissariale.

È stata invece respinta la domanda di astreinte. Richiamando Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il TAR ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», connesse alla specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano in concreto la mancata condanna. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge gli uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale.

Le spese sono state liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale, in € 339,00, oltre accessori, a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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