Quote latte, debiti Agea non soggetti a decadenza ma a prescrizione decennale (TAR Lombardia n. 2560 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I crediti dell’Agea per il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario non hanno natura tributaria, pur essendo riscossi mediante ruolo e cartella di pagamento. Ad essi non si applica la decadenza biennale prevista dall’art. 25, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, riferibile alle sole imposte dirette e all’IVA, ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.. La cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri: le censure che attengono alla determinazione sostanziale del debito, ivi comprese quelle fondate sul contrasto della pretesa con il diritto unionale, devono essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione degli atti presupposti. La definitività di questi ultimi preclude la possibilità di invocare le sentenze della Corte di giustizia UE che hanno accertato l’illegittimità della disciplina nazionale di ripartizione del prelievo.

Il Fatto

Una società agricola operante nel settore lattiero ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, notificatale in data 21 settembre 2021, avente ad oggetto il ruolo formato da Agea per il prelievo supplementare sulle consegne dell’anno 2001. La pretesa ammonta complessivamente a euro 58.629,00, di cui euro 28.386,42 per sorte capitale ed euro 28.529,23 per interessi, oltre oneri di riscossione.

La ricorrente ha dedotto sette motivi: difetto di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento; contraddittorietà in tema di rateizzazione; illegittimità del prelievo per inattendibilità dei dati autocertificati; violazione del principio di parità di trattamento nella ripartizione del prelievo; indebita imputazione degli interessi; duplicazione del ruolo per mancato conteggio delle somme già incassate; decadenza e prescrizione. Agea e Ader hanno resistito, eccependo l’inammissibilità delle censure sul merito per tardività e per ne bis in idem rispetto al giudicato formatosi su un precedente ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., interpretato in senso ampio sì da ricomprendere l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quali atti della fase di attuazione del prelievo.

La richiesta di rinvio formulata dal difensore in vista dell’entrata in vigore dell’art. 10-ter in materia di transazione delle posizioni debitorie è stata respinta. Il Collegio ha rilevato che il decreto di nomina dell’organismo collegiale è stato adottato nel febbraio 2025 e che nessun impedimento alla presentazione dell’istanza è stato allegato o documentato, difettando pertanto i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Non è stata condivisa, sul punto, la diversa lettura espressa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4256 del 2025.

Nel merito delle eccezioni preliminari, la Corte ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, parte del quarto, il quinto e il sesto, coi quali si contestava la determinazione sostanziale del prelievo invocando le sentenze della Corte di giustizia UE sulla ripartizione dell’esubero. Tali censure avrebbero dovuto essere proposte avverso l’atto di accertamento e non contro la cartella: la definitività del prelievo preclude anche l’invocazione delle pronunce unionali. Il Collegio ha inoltre stigmatizzato la mancata indicazione, da parte della ricorrente, dei precedenti giudizi da essa stessa introdotti.

Nel merito, i motivi residui sono stati respinti. La cartella reca indicazioni precise sul numero di ruolo, sulla partita, sull’annata lattiera e sull’importo, consentendo di risalire agli atti presupposti, peraltro già conosciuti dalla società. La doglianza sulla rateizzazione è infondata in fatto. Quanto alla settima censura, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 ai crediti Agea, qualificati come misure patrimoniali di attuazione di normative unionali, soggetti alla sola prescrizione decennale. Il termine è stato ritenuto non decorso, essendo stato interrotto dai ricorsi proposti e dalla domanda di rateizzazione, con decorrenza nuova dal passaggio in giudicato della pronuncia del 2012. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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