Inammissibile il ricorso collettivo avverso il silenzio sul riconoscimento di titoli accademici diversi (TAR Lazio n. 11848 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso collettivo proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione su una pluralità di domande di riconoscimento di titoli accademici presentate da soggetti differenti. L’ammissibilità del ricorso cumulativo postula l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dedotte, che devono essere sovrapponibili; tale presupposto difetta quando l’accertamento del silenzio investe presupposti differenziati in ragione dello specifico percorso accademico di ciascun ricorrente. L’atto collettaneo, privo di specificazione della posizione individuale e della relativa documentazione, non integra una istanza formale idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un gruppo di professionisti proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sull’istanza del 1° dicembre 2025, volta al riconoscimento di titoli accademici conseguiti presso l'”Università Internazionale di Gorazde – Dipartimento Jean Monnet International”, con sede in Bosnia Erzegovina, tra il 2021 e il 2022. I ricorrenti deducevano che, alla data del conseguimento, il corso risultava accreditato e che la perdita dell’accreditamento, avvenuta successivamente, non avrebbe dovuto incidere sulla validità del titolo per il principio di tutela dell’affidamento. Il Ministero si costituiva contestando la sussistenza dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso per il suo carattere collettivo e cumulativo, e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Corte ha ricordato che la proposizione di un ricorso cumulativo costituisce un’eccezione alla regola generale per cui ogni domanda deve essere presentata dal singolo portatore di interesse con separata azione. L’ammissibilità passa attraverso uno stretto vaglio delle situazioni sostanziali e processuali dedotte, che devono essere di identico contenuto, presentare gli stessi motivi di censura ed essere sovrapponibili, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, n. 4096 del 2019; Cons. Stato, n. 3604 del 2026).
Nel caso di specie, l’accertamento del silenzio investiva presupposti differenziati in ragione dello specifico percorso accademico di ciascun ricorrente, il che escludeva l’identità delle situazioni sostanziali. Inoltre, difettava una formale istanza di riconoscimento presentata dal singolo, corredata dalla documentazione atta a comprovare il percorso di studi; l’atto collettaneo del 1° dicembre 2025 non presentava i caratteri di una istanza formale idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Quanto al merito, il Collegio ha evidenziato che l’Università non risultava un’istituzione riconosciuta dal sistema di educazione statale della Bosnia Erzegovina e, soprattutto, che la “Università di Gorazde – Dipartimento Jean Monnet” non aveva mai ottenuto l’autorizzazione ad operare in Italia come filiazione ai sensi della l. 4/1999 né era mai stata ammessa a decentrare la propria sede ai sensi della l. n. 148/2002 e del D.M. n. 214/2004, con la conseguenza che i titoli rilasciati non erano riconoscibili sul territorio nazionale.
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Nota della Redazione
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