Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e obbligo di inquadramento economico (TAR Sicilia n. 1962 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è chiamato a interpretare il giudicato del giudice ordinario attraverso una triplice operazione logica: esegesi del titolo, accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e valutazione della sua conformità alla regola cristallizzata nella decisione. Il giudizio ha natura meramente esecutiva e non consente l’integrazione della statuizione ottemperanda. Allorché l’esclusione dalle progressioni economiche orizzontali sia stata accertata come illegittima e le relative procedure abbiano avuto natura non selettiva, il giudicato non si esaurisce nel pagamento delle differenze retributive, ma impone anche il riconoscimento dell’inquadramento nella fascia economica superiore, quale bene della vita che il dipendente avrebbe conseguito ove non fosse stato pretermesso. Eventuali sopravvenienze di fatto, come la successiva stabilizzazione in ruolo, non estinguono il rapporto di durata promanante dal giudicato.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, assunti da un ente locale con contratti a tempo determinato e orario parziale, sono stati stabilizzati in ruolo in epoca successiva. L’Amministrazione indisse negli anni duemila alcune progressioni economiche orizzontali all’interno delle categorie di inquadramento, ma non ammise i ricorrenti, ritenendoli privi del requisito del contratto a tempo indeterminato. Il Tribunale del Lavoro accolse parzialmente la domanda, accertando il diritto alla partecipazione alle procedure. La pronuncia fu riformata in appello; la Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio, cassò la decisione di seconde cure. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza ottemperanda, rigettò l’appello principale dell’ente e accolse quello incidentale dei lavoratori, condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive secondo le decorrenze corrispondenti all’anzianità di ciascuno, oltre alle spese di giudizio.
Dopo la condanna, l’ente locale corrispose le sole differenze retributive, senza riconoscere i corrispondenti inquadramenti. I lavoratori hanno pertanto proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato; l’Amministrazione ha sostenuto di aver adempiuto e ha eccepito l’estinzione dell’obbligazione per effetto della successiva stabilizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza, attivabile davanti al giudice amministrativo anche con riferimento a pronunce del giudice ordinario passate in giudicato. La funzione esecutiva è limitata all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione rispetto ai contenuti della sentenza sfavorevole, senza spazi per l’integrazione della regola cristallizzata nel giudicato. Il giudizio si risolve nell’interpretazione della sentenza ottemperanda, secondo l’insegnamento della Adunanza Plenaria n. 1/2017, richiamato a sostegno della triplice operazione logica di esegesi, accertamento e valutazione.
Applicando tale criterio, il TAR ritiene fondato il ricorso. Dirimente è l’accoglimento dell’appello incidentale da parte della sentenza ottemperanda: da esso non discende soltanto l’obbligo di corrispondere le differenze retributive, ma anche quello di inquadrare i dipendenti nelle nuove fasce economiche, con le relative decorrenze. Il dispositivo della decisione di appello non può essere letto in modo atomistico, limitandosi al solo portato letterale relativo al pagamento delle differenze.
Il rigetto dell’appello principale dell’ente ha reso definitiva la statuizione del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a partecipare alle progressioni economiche con decorrenza dal 2002. L’effetto conformativo del giudicato impone dunque di rendere effettivo il diritto all’inserimento nelle procedure, al pari degli altri dipendenti.
Il Collegio valorizza inoltre la peculiare natura delle procedure in questione: come accertato dal giudice di appello, esse non si risolsero in selezione alcuna, essendo attribuite a ruolo aperto, in pratica sulla base del solo criterio dell’anzianità. L’accertamento negativo di qualsiasi natura selettiva fa emergere un vero e proprio diritto al nuovo inquadramento, costituente il bene della vita che i ricorrenti avrebbero senz’altro ottenuto se non fossero stati illegittimamente esclusi.
Non giova all’ente il richiamo alla sopravvenuta stabilizzazione. Il Collegio riconosce che, secondo la Cass. civ. Sez. Lav. n. 15493/2015 richiamata nella decisione di appello, le sopravvenienze possono incidere sul contenuto materiale dei rapporti di durata promananti dal giudicato, con effetto modificativo o estintivo. Nel caso di specie, tuttavia, la stabilizzazione non muta la sostanza del giudicato, che va portato ad integrale compimento: riconoscimento degli avanzamenti economici con pari decorrenza e pagamento delle differenze maturate. Il ricorso è quindi accolto, con obbligo per l’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 120 giorni dalla notifica, senza nomina immediata di un Commissario ad acta.
Nota della Redazione
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