Vincolo di rispetto dei boschi e densità edilizia: irrilevanti i pareri paesaggistici (TAR Sicilia n. 1951 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La previsione delle norme tecniche di attuazione del PRG che consente l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali entro un indice di densità edilizia territoriale ha natura conformativa: essa fissa in via vincolante la volumetria sviluppabile e la destinazione urbanistica dell’area. Il rilascio dei pareri paesaggistico e forestale, pur necessari per legge, non incide sulla volumetria edificabile né sulla destinazione della zona. Il cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale ad abitazione, in zona verde agricolo, deve essere supportato dalla prova di compatibilità con la disciplina di zona. La cessione di cubatura è ammessa solo tra aree compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

Il Fatto

I ricorrenti presentano il 29 maggio 2023 una SCIA differita per la realizzazione di tre unità abitative a un’elevazione oltre il sottotetto, previa demolizione parziale di un fabbricato esistente, su un’area ricadente in zona E1 – verde agricolo del Comune di Messina. Il Comune richiede più volte integrazioni documentali, sollevando dubbi sulla regolarità del fabbricato da demolire, sul trasferimento di cubatura, sulla destinazione d’uso e sulla ricaduta dell’intervento in zona di rispetto dei boschi, con conseguente necessità dei pareri della Soprintendenza e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Dopo lo scambio di ulteriori note e integrazioni, il Comune conclude il procedimento con provvedimento negativo del 16.12.2024, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 7 del 21.05.2019. I ricorrenti impugnano tale determinazione davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, che censura la motivazione del provvedimento con riferimento al vincolo della fascia di rispetto dei boschi. I ricorrenti sostengono che il vincolo sarebbe superato dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata e dal silenzio assenso formatosi sul parere richiesto all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Il TAR respinge la censura. L’art. 64-bis delle N.A. del PRG, consentendo l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi per una densità edilizia territoriale determinata, ha chiara natura conformativa: indica l’indice di edificabilità dell’area e ciò a prescindere dai necessari pareri paesaggistico e boschivo. Il loro positivo rilascio non incide in alcun modo sulla volumetria sviluppabile e sulla destinazione urbanistica dell’area.

Il dato fattuale è dirimente. Nella stessa SCIA si indica un volume del manufatto esistente da demolire di 540 mc, a fronte di un volume di progetto di 495,60 mc per le tre unità abitative, in area ricadente in zona E1 – verde agricolo. Dalle osservazioni tecniche emerge che la volumetria “esistente” afferisce a un fabbricato rurale, posto al servizio dei terreni agricoli o adibito ad abitazione dell’imprenditore agricolo, secondo l’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968. La parte ricorrente mira invece a realizzare edifici a destinazione abitativa senza provare la compatibilità di tale cambio di destinazione d’uso con la zona agricola.

Quanto al secondo motivo, anche la cessione di cubatura ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 16/2016 è ritenuta infondata: essa è possibile per la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia. Le opere da realizzare non sono conformi alla disciplina urbanistico-edilizia per volumetria e destinazione dell’area.

Il rigetto dei primi due motivi e il definitivo consolidamento delle ragioni ostative – stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato – rende inammissibili gli ulteriori profili, richiamando il Collegio Cons. Stato, sez. VI, n. 759 del 2023. Il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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