Ottemperanza al giudicato e interessi sulla carta docente (TAR Lombardia n. 34 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta esecuzione parziale del giudicato, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese soddisfatte nel corso del giudizio. Residua l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale attuazione al giudicato mediante la liquidazione e il pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dal titolo esecutivo. La condanna a tali accessori decorre dalla maturazione del credito sino all’effettivo soddisfo, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina commissario ad acta il dirigente dell’organo competente, che opera quale ausiliario del giudice in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta docente per determinati anni scolastici, per l’importo annuo di € 500,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La decisione era passata in giudicato.
Nel corso del giudizio il difensore ha rappresentato che l’amministrazione aveva accreditato le somme riconosciute, senza però corrispondere interessi e rivalutazione. Ha quindi insistito per la decisione, chiedendo la completa ottemperanza e la rifusione delle spese e del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’istanza di riunione ad altri procedimenti avanzata dalla difesa erariale, richiamando le precedenti decisioni della Sezione. Verifica poi che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, integrando la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
È accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme è avvenuta il 3.7.2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 10.3.2025.
Il Collegio richiama la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 c.p.c.: non è più necessaria la formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
Alla luce della dichiarazione dei ricorrenti, è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere ex art. 34 c.p.a. per le somme già accreditate. In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo di ottemperanza mediante liquidazione e pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, come indicato nel titolo.
Il Ministero è condannato a dare esecuzione nel termine di centoventi giorni, con pagamento degli interessi legali oltre rivalutazione decorrenti dalla maturazione del credito fino al soddisfo. In caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che agirà su richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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