Ottemperanza al giudicato parziale per interessi non corrisposti sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1393 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato ha valore vincolante quanto all’an debeatur, ma non rende definitivamente vincolante la quantificazione delle somme operata dal ricorrente. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione meramente satisfattiva: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali intervenuti. L’amministrazione resistente è pertanto condannata, per la parte non eseguita, al pagamento degli interessi legali e degli accessori maturati, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di 1.500,00 euro a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata.
Non essendo stata soddisfatta la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. In vista dell’udienza camerale l’amministrazione ha corrisposto la sorte capitale, ma non gli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’ente debitore non ha adeguatamente contrastato la domanda.
Il giudice amministrativo richiama la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Preso atto dell’avvenuta esecuzione parziale, con pagamento del solo capitale, il ricorso va accolto solo in parte: si dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al capitale e la perdurante inottemperanza quanto agli interessi. All’amministrazione è assegnato un termine di novanta giorni per il pagamento degli interessi legali, degli ulteriori accessori di legge e degli oneri accessori, con richiamo a TAR Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, investibile su istanza del creditore. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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