Obbligo di provvedere sull’istanza di sanatoria edilizia “Salva Casa” (TAR Lombardia n. 1501 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal c.d. Decreto “Salva Casa”, integra inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il giudice amministrativo, adito ex artt. 31 e 117 c.p.a., accerta l’illegittimità dell’inerzia e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza. La cognizione resta circoscritta all’accertamento dell’obbligo di provvedere, senza delibazione del merito dell’istanza, salvo i casi di manifesta fondatezza o infondatezza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno presentato al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria per taluni immobili, con protocollo del 29 ottobre 2024, utilizzando la modulistica ordinaria del deposito telematico al SUAP, in assenza di apposita modulistica correlata al Decreto “Salva Casa”. L’istanza riguardava l’accertamento di conformità di opere realizzate in parziale difformità e la regolarizzazione di opere prive di autorizzazione, già rimosse, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.
Gli immobili ricadono in aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, non risultano ricompresi in ambito paesistico né interessati da vincoli, ed è stata asseverata la sussistenza dei presupposti della fattispecie di sanatoria. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento neppure dopo la PEC con cui è stato segnalato il decorso dei termini del procedimento. Di qui il ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto del silenzio, muovendo dall’art. 21-bis della legge n. 1034/1971 e dalle modifiche intervenute nel 2005. Sottolinea come, in presenza di termini precisi per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell’Amministrazione si presti ormai a essere configurato come silenzio diniego, significativo del non accoglimento dell’istanza del privato.
Richiamando il prevalente orientamento (da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 427 del 2007), il Tribunale ribadisce che in sede di procedimento speciale il giudice amministrativo esercita una giurisdizione di legittimità, che può condurre alla sola declaratoria dell’obbligo di provvedere. La delibazione del merito resta possibile nei soli casi di manifesta fondatezza o manifesta infondatezza, ove l’atto dovuto non lasci spazio ad alcuna scelta discrezionale.
Sul piano normativo, il Collegio richiama l’art. 31 c.p.a., che disciplina l’azione avverso il silenzio, e l’art. 117 c.p.a., che consente di proporre il ricorso anche senza previa diffida. Rileva poi che l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 prevede espressamente l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a. in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Nel merito, il Tribunale censura l’inerzia serbata dal Comune, risultando la mancanza di determinazioni istruttorie contraria al dovere delle Amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso, in corrispondenza di una situazione soggettiva qualificata e protetta. Il Collegio esclude l’applicabilità del termine di centottanta giorni ipotizzato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3578 del 2022, riferita ai procedimenti in materia di cittadinanza e immigrazione, estranei alla fattispecie.
Si consolida, inoltre, l’orientamento secondo cui l’obbligo giuridico di provvedere sussiste anche quando l’istanza risulti inaccoglibile per manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza (Cons. Stato, III, n. 3827 del 2016). Integrati i presupposti degli artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorso è accolto e il Comune è condannato a provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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