Revoca del nulla osta e insussistenza originaria dei requisiti datoriali: nessun permesso per attesa occupazione (TAR Molise n. 51 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, accertata l’insussistenza ab origine della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo e non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. L’insussistenza originaria dei requisiti datoriali è preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, rendendo irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dell’interessato. Il provvedimento di revoca non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
Il cittadino extracomunitario, entrato in Italia nel dicembre 2023 con visto rilasciato a seguito di nulla osta per lavoro subordinato richiesto da una società, si era visto dichiarare dalla stessa ditta l’indisponibilità all’assunzione. Lo straniero, ritenendo a sé non imputabile la mancata stipula del contratto di soggiorno, aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, invocando la circolare ministeriale del 20.8.2007, e aveva altresì agito avverso il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Successivamente, l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sulla mancata capacità economico-finanziaria della società richiedente, emersa dagli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e l’illegittimità della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambe le domande, prescindendo dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale in ragione della complessiva infondatezza del gravame. Con riguardo alla revoca del nulla osta, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento risultava motivato attraverso il richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti sull’impresa, senza che il ricorrente avesse fornito elementi idonei a contestarne le risultanze. La revoca è stata qualificata come atto ascrivibile alla decadenza o revoca sanzionatoria, espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Tribunale ha riconosciuto che la comunicazione dell’avvio del procedimento, effettuata esclusivamente all’indirizzo pec della società, non risultava idonea ad assicurare le finalità partecipative e tanto meno conforme al requisito della comunicazione “personale”. Ha tuttavia applicato la regola di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata, sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Collegio ha escluso la configurabilità dell’obbligo di rilasciare il permesso per attesa occupazione, distinguendo l’ipotesi della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, cui fa riferimento la circolare ministeriale del 2007, dall’ipotesi in cui difetti ab origine il requisito della capacità economico-finanziaria. In tale ultima evenienza, consentire il rilascio agevolerebbe condotte elusive del sistema dei flussi programmati di ingresso. La censura relativa all’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro è stata infine dichiarata generica e astratta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della vicenda.
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Nota della Redazione
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