Ottemperanza al giudicato e interessi legali dal giudicato al saldo (TAR Lombardia n. 1081 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. Quanto agli accessori, gli interessi legali spettano soltanto dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., e non per il periodo intercorrente dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, quando non siano stati domandati nel giudizio civile e la sentenza ottemperanda non li abbia riconosciuti. Il commissario ad acta, una volta nominato, opera quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica.

Il Fatto

Un’insegnante ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti.

La ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza del giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice civile, ricondotta alla fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. Ha poi riscontrato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che inibisce al creditore l’esecuzione forzata e il precetto prima di tale scadenza.

Nel ricostruire il presupposto temporale, il Collegio ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non impone più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione del titolo al Ministero è avvenuta il 22.4.2024 e quella del ricorso introduttivo il 21.2.2025.

Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. Il Ministero, infatti, non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato, confermando la perdurante inottemperanza.

Sul punto degli accessori, il Tribunale ha operato una distinzione rilevante. Gli interessi legali non competono per il periodo dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato, perché non erano stati richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio civile e la sentenza ottemperanda non li aveva riconosciuti; spettano invece dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

È stata quindi ordinata l’esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che il commissario agirà su semplice richiesta della parte interessata, non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, chiamato a dare attuazione alla pronuncia anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati — come l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus — secondo il principio espresso da C.d.S., a.p., n. 8 del 2021. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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