Rigetto nel merito e difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti nel payback (TAR Lazio n. 1065 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, costituisce una misura ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, non contrasta con gli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost. né con il diritto eurounitario, restando estraneo alle procedure di affidamento e non alterando l’esito delle gare. La definizione agevolata introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 è mero beneficio di cui l’azienda può liberamente avvalersi, senza obbligo di rinuncia all’azione giurisdizionale. Sono inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario, i motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali che individuano gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il MEF, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale prot. n. 22413 del 29 luglio 2019.

Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato la determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022, con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende tenute al ripiano e i relativi importi. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che consente il pagamento ridotto al 25% e prevede la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha dichiarato di voler comunque coltivare l’azione, sollevando nuove censure di incostituzionalità della stessa novella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio decide in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando i propri precedenti in materia di payback e le pronunce della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata, perché la Regione non ha depositato il provvedimento di accertamento del pagamento e la difesa non ha confermato l’avvenuta esecuzione.

Nel merito, la Sezione osserva che il contributo sanitario è stato reputato legittimo dalla stessa Corte costituzionale. Quanto alla dedotta retroattività della fissazione dei tetti, il Collegio ribadisce le conclusioni già espresse dalle richiamate pronunce del 2024.

Il motivo aggiunto fondato sull’asserita incostituzionalità dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, introdotto solo con memoria non notificata, è inammissibile per violazione dell’art. 43 c.p.a.. Nel merito, la questione difetta di rilevanza, poiché la ricorrente ha confermato di non voler accedere alla definizione agevolata, sicché la disposizione non è applicabile alla vicenda.

Nel merito dell’incompatibilità eurounitaria, il ripianamento opera complessivamente sul fatturato e non rimodula i singoli contratti: esso non altera l’esito delle gare, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale. La società era consapevole, fin dalla partecipazione alle gare, del tetto di spesa e della possibilità di compartecipazione.

Il ricorso introduttivo è quindi respinto. I motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riassunta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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