Non ostensibile il nominativo del segnalante se irrilevante per il provvedimento (TAR Puglia n. 303 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, non sussiste l’interesse all’ostensione del nominativo del soggetto che abbia effettuato una segnalazione “per le vie brevi” all’Amministrazione quando tale segnalazione abbia avuto rilievo meramente occasionale rispetto all’avvio del procedimento. L’esercizio del potere deve, infatti, connotarsi per la totale autonomia funzionale e causale rispetto alla segnalazione, essendo il provvedimento finale adottato d’ufficio sulla base di accertamenti oggettivi. L’interesse alla conoscenza del nominativo del segnalante sussiste solo laddove la persona del denunciante e la sua attività possano essere utili per vagliare l’attendibilità della denuncia, restando invece escluso quando – come nel caso di specie – la segnalazione si limiti a fornire la notizia per effettuare un sopralluogo, i cui esiti determinano poi l’avvio e la conclusione del procedimento. È, inoltre, inammissibile la domanda di accesso finalizzata ad ottenere una mera informazione, non trasfusa in un documento amministrativo, ovvero un’attività elaborativa del contenuto di atti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico interessato alla realizzazione di un impianto di carburanti, era titolare di un permesso a costruire rilasciato in favore di un’altra società e volturato in suo favore. Nel corso dei lavori, a seguito di un sopralluogo archeologico effettuato dalla Soprintendenza, era stata disposta la sospensione degli stessi, in considerazione delle rilevate tracce di depositi stratigrafici risalenti all’età neolitica. Il sopralluogo che aveva determinato l’arresto delle attività era stato originato da una “segnalazione giunta per le vie brevi”.
La società ricorrente aveva quindi chiesto alla Soprintendenza di conoscere il nominativo del soggetto che aveva effettuato la segnalazione, insieme alla data e all’ora in cui questa era stata ricevuta. L’Amministrazione aveva negato tale comunicazione, richiamando la normativa sulla protezione dei dati personali e l’art. 24 della legge n. 241/1990. Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere, inclusi gli esposti e le denunce che avevano attivato l’azione dell’Autorità, nonché un interesse a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda, per come formulata, mirava ad ottenere non un documento ma un’informazione, ossia il nominativo del segnalante, della cui trasfusione in un atto scritto non vi era certezza. Tale evidenza è stata ritenuta già di per sé sufficiente ad escludere i presupposti della pretesa azionata, essendo l’accesso ai sensi della legge n. 241/1990 finalizzato all’ostensione di documenti e non alla mera acquisizione di informazioni o allo svolgimento di attività elaborativa da parte dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha poi richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 1997, che ha ammesso l’ostensibilità degli esposti dei segnalanti nei confronti del segnalato, evidenziando che, ai sensi del d.P.R. n. 352/1992, deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tale interesse, tuttavia, è stato ritenuto sussistente solo laddove la conoscenza del nominativo possa essere utile per vagliare l’attendibilità della denuncia e del denunciante.
Nella vicenda in esame, la segnalazione aveva unicamente fornito la notizia per effettuare il sopralluogo, mentre erano stati quest’ultimo e i suoi esiti oggettivi a determinare l’avvio del procedimento e la sua conclusione con effetti sospensivi dell’attività di scavo. Le ragioni che avevano originato il sopralluogo erano risultate del tutto irrilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale di sospensione, caratterizzato dalla piena autonomia funzionale e causale rispetto alla segnalazione.
Quanto al dedotto interesse risarcitorio, il Collegio lo ha ritenuto strumentale, evidenziando l’evidente infondatezza del nesso di causalità tra la segnalazione e il provvedimento potenzialmente lesivo, trattandosi al più di un rapporto di mera occasionalità. In assenza di una più specifica e dettagliata indicazione dell’interesse sotteso alla conoscenza del documento contenente il nominativo, il Tribunale ha quindi escluso l’attualità e la concretezza dell’utilità perseguita dall’ostensione, respingendo il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.