Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta del docente (TAR Sicilia n. 1923 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il creditore agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, che abbia riconosciuto un credito di natura pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità della notificazione del titolo e l’assenza di fatti estintivi o modificativi del credito, condanna l’Amministrazione all’adempimento nel termine fissato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, salvo che risulti manifestamente iniqua. Essa decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e comunque non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché dopo tale termine opera l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia con ricorso per l’ottemperanza di una sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per diversi anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dei corrispondenti importi, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita senza dedurre di avere già corrisposto quanto dovuto né di aver opposto fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dal testo emerge che la sentenza presupposta contiene una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notificazione della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.

L’Amministrazione, costituendosi, non ha contestato di avere già corrisposto la somma né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni creditorie. Ne è derivata la condanna a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che ne estende l’applicazione alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative: l’applicazione della misura non determina quindi un effetto manifestamente iniquo.

La penalità, determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorre dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, oltre il quale si attiva in via sostitutiva il commissario. Nel mandato di quest’ultimo è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza, sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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