Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 604 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Una volta accertata l’inosservanza del titolo e la mancata opposizione di ragioni contrarie da parte di un’Amministrazione costituita solo formalmente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine all’Amministrazione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza del Tribunale di Ancona, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme. L’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione era infatti decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, anche tenuto conto di Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.