Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1208 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo da eseguire sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, rientrando essa nel novero dei provvedimenti azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è esperibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e previa notifica del titolo all’Amministrazione. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito della somma di euro 1.000,00. La pronuncia non veniva impugnata e diveniva definitiva.

Notificata la sentenza all’Amministrazione e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la docente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione della carta e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 17 settembre 2025; la sentenza è stata inoltre notificata al Ministero e il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è decorso.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende infatti anche le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, poiché l’azione è prevista proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Sul merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 1.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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