Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 855 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile solo se, alla data della sua proposizione, sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’esecuzione del giudicato. La sentenza azionata deve essere attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ha carattere sanzionatorio e sollecitatorio, decorre dalla notificazione della sentenza e si cumula agli interessi legali già disposti dal giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro di Torino. Con quella pronuncia era stata accertata l’abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito dall’anno scolastico 2008/2009 e poi dal 2011/2012 al 2024/2025, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di un risarcimento del danno liquidato in € 42.312,00, oltre interessi legali.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data della proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non sussisteva, inoltre, contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.

Ricorrendo i presupposti, anche di rito, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Tale misura si aggiunge agli interessi legali già disposti con la sentenza inottemperata, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento o, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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