Ottemperanza al giudicato civile con trasmissione alla Corte dei Conti per inerzia (TAR Piemonte n. 858 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., anche a prescindere dalla spedizione in forma esecutiva, risultando sufficiente l’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. L’inerzia reiterata dell’Amministrazione nel dare esecuzione a giudicati civili, ove assuma carattere seriale, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili di danno erariale, oltre alla nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, quantificato in undici mensilità di retribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero soccombente e, decorso inutilmente il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme liquidate e la nomina anticipata di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva. La notifica al domicilio reale dell’Amministrazione è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Il giudice ha poi accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, condizione necessaria per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il ricorso è stato accolto.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente. Il ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine.
Quanto al compenso commissariale, il giudice ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso sia compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che coincide con la stessa Amministrazione inadempiente. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia dell’Amministrazione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne per risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, rimaste inottemperate con maturazione di interessi e spese. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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