Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per spese di supplenza breve (TAR Sicilia n. 895 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’inadempienza non giustificata dell’Amministrazione legittima la fissazione di un termine per l’ottemperanza e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. L’obbligo di ottemperanza comprende la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva svolto attività di Assistente Tecnico presso un istituto comprensivo, in forza di un contratto a tempo determinato decorrente dal 6 aprile 2020 e cessato il 30 giugno 2020. La Ragioneria Territoriale dello Stato aveva operato trattenute mensili, per complessivi € 4.972,45, sul presupposto che il rapporto, inferiore all’anno scolastico, rientrasse nella tipologia delle supplenze brevi, con onere retributivo a carico della scuola.

Adito il giudice del lavoro, questi aveva accertato il diritto alla restituzione delle somme e condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’istituto al pagamento. Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, le Amministrazioni non avevano provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato, rilevando anzitutto la ritualità della procedura. La sentenza era stata notificata con formula esecutiva via PEC il 13 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come da certificato di non proposto appello rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Catania.

Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 326/2003.

Non ravvisati motivi giustificativi dell’inadempienza, il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di dare completa ottemperanza al titolo, con liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione, entro il termine ritenuto equo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, e con insediamento entro dieci giorni dalla scadenza. Il compenso eventuale è posto a carico dell’Ente intimato, con liquidazione in base all’art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e agli artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002, e presentazione della nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato art. 71 d.P.R. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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