Terzo condono in area vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 898 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio in Sicilia, disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, e dunque anche il limite ostativo di cui al comma 27, lett. d). Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 252/2022, in area sottoposta a vincolo paesaggistico relativo sono sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, senza creazione di nuovi volumi o superfici. Non si forma alcun silenzio assenso sull’istanza di nulla osta paesaggistico, poiché l’art. 20 della l. n. 241/1990 espunge tali procedimenti dal regime tacito. Il parere dell’Ente di tutela è atto endoprocedimentale: la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

Il ricorrente presenta istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 per un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione, realizzato su un’area gravata da vincolo architettonico e paesaggistico apposto con D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e confermato dal Piano Territoriale Paesistico approvato con D.A. n. 5180 del 23 febbraio 2001.

La Soprintendenza nega il nulla osta con provvedimento del 7 febbraio 2024, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’irrilevanza della declaratoria di incostituzionalità rispetto a rapporti già esauriti, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per disparità di trattamento. Resiste l’Amministrazione regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), le opere abusive in area vincolata sono insanabili salvo che ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle opere minori e parere favorevole dell’autorità di tutela.

La Corte cost. n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio regionale all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 concerne anche i limiti di rilascio della sanatoria e che le previsioni statali sui limiti del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva il superamento del precedente parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, come confermato dal C.G.A.R.S. n. 836/2023.

Nel caso concreto l’intervento comporta un incremento di volumetria, insiste su area tutelata ed è stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo. Esso non è dunque riconducibile alle tipologie condonabili, non rilevando la distinzione tra volumi tecnici e non, né tra superfici coperte e scoperte.

È respinta la tesi del silenzio assenso: l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 prevede l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, e l’art. 29 della l.r. n. 7/2019 non deroga alla esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche dal regime tacito. Infondata è anche la censura sull’applicabilità della pronuncia della Consulta, poiché il procedimento non era concluso alla data di pubblicazione e non ricorre alcun rapporto esaurito.

Il Collegio accoglie invece il motivo relativo alla rimessione in pristino. Il parere della Soprintendenza, pur obbligatorio e vincolante, è atto endoprocedimentale: l’unica autorità competente a definire il procedimento è il Comune, sicché l’Ente di tutela difetta del potere di ordinare la riduzione in pristino. Il ricorso è accolto nei soli limiti dell’annullamento di tale statuizione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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