Appello tardivo e pubblicazione della sentenza: irrilevante il timbro assemblabile (Cass. civ. Sez. III n. 5365 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la data di pubblicazione della sentenza impugnata contrapponendovi una data diversa, senza supporto documentale, viola il requisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. ed è inammissibile. La pubblicazione della sentenza si identifica con il deposito in cancelleria, attestato dal timbro del cancelliere, e da tale data decorre il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., detrazione fatta della sospensione feriale. La dichiarazione di tardività dell’appello pronunciata dal giudice di secondo grado è dunque corretta quando l’atto introduttivo risulti notificato oltre detto termine.

Il Fatto

Due ricorrenti propongono appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Mondovì del 5 maggio 2022. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 514/2023, dichiara inammissibile per tardività l’impugnazione, rilevando che la notificazione alle controparti era avvenuta il 9 dicembre 2022, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Le parti intimate, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la società fornitrice, restano contumaci in entrambi i gradi.

I ricorrenti si rivolgono alla Corte di cassazione deducendo tredici motivi, contestando in particolare la scadenza legale dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo assorbe ogni altro e ne rende superfluo l’esame. Con esso si sostiene, in modo del tutto apodittico, che la sentenza del Giudice di Pace sarebbe stata pubblicata il 7 maggio 2022, e non il 5 maggio 2022, con conseguente tempestività dell’appello.

La Corte rileva che tale allegazione viola il requisito a pena di inammissibilità prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Il ricorrente non può limitarsi ad affermare una data di pubblicazione diversa da quella risultante dagli atti, senza ancorare la doglianza a un supporto documentale verificabile.

Il Tribunale aveva correttamente accertato che la sentenza fu pubblicata il 5 maggio 2022. La stessa difesa ricorrente, a pagina 34 del ricorso, riporta in termini di assemblaggio il timbro di deposito del cancelliere dell’ufficio del Giudice di Pace, datato “05/05/2022”. L’argomento difensivo risulta quindi smentito dallo stesso documento prodotto dalla parte.

Ne consegue la correttezza della dichiarazione di tardività dell’appello, anche detratta la sospensione feriale. Il ricorso è pertanto rigettato per il secondo motivo, assorbiti gli altri. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difese le parti intimate.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.R. n. 115/2002, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo articolo, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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