Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1667 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, opera come condizione di procedibilità dell’azione e deve essere verificato d’ufficio. L’inerzia dell’Amministrazione a fronte di un comando giudiziale chiaro, preciso e passato in giudicato integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato ex art. 112 c.p.a. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., misura coercitiva volta a stimolare l’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 2891/2025, pubblicata il 14 aprile 2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione in favore dell’istante della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per un importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un totale di € 2.500,00.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 17 giugno 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 novembre 2025. Lamentando la perdurante inerzia, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza difese specifiche.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina ammissibilità e procedibilità del ricorso. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 114, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato e la relativa prova. La ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza e il certificato di definitività rilasciato dalla cancelleria: il presupposto processuale è correttamente assolto.

Il ricorso è altresì procedibile. L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, prima dei quali il creditore non può procedere a esecuzione forzata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale termine dilatorio si applichi anche al giudizio di ottemperanza, configurandosi come condizione di procedibilità. Nella fattispecie la sentenza è stata notificata il 17 giugno 2025, il termine è scaduto il 15 ottobre 2025 e il ricorso è stato depositato il 3 dicembre 2025: la condizione risulta soddisfatta.

Nel merito il ricorso è fondato. L’inerzia dell’Amministrazione davanti a un comando giudiziale chiaro, preciso e passato in giudicato costituisce violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato sancito dall’art. 112 c.p.a. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza, con accredito della somma complessiva di € 2.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin da ora un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario si insedierà su istanza di parte, decorso inutilmente il termine, e provvederà nei successivi sessanta giorni.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale misura coercitiva volta a stimolare il debitore all’adempimento e a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria. La penalità è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, misura che la legge stessa considera non manifestamente iniqua, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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