Legittimo l’ammonimento del Questore senza avviso di avvio del procedimento (TAR Campania n. 1672 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento di cui all’art. 3 del d.l. 14.8.2013 n. 93, conv. in l. 15.10.2013 n. 119, è atto tipicamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto e della manifesta irragionevolezza o sproporzione. In ragione della funzione cautelare e preventiva, le garanzie partecipative dell’art. 7 della l. n. 241/1990 sono modulabili in presenza di esigenze di celerità: legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, purché motivata sull’urgenza di impedire la reiterazione o la degenerazione delle condotte. La mancata previa audizione personale dell’ammonendo non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento, essendo preminente l’esigenza di interrompere con immediatezza l’azione persecutoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento emesso dal Questore di Napoli in data 26 agosto 2022 e notificato il 31 agosto 2022. Il provvedimento trae origine da un intervento delle forze di polizia per una lite tra il ricorrente e l’ex convivente, nella quale quest’ultima aveva riportato lesioni refertate e nella quale erano emersi pregressi comportamenti persecutori, già oggetto di un procedimento penale.

Il ricorrente ha dedotto tre censure: la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza delle ragioni di urgenza, la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 per omessa audizione e difetto di motivazione, e l’irrilevanza del provvedimento in ragione della mancata adozione di misure cautelari in sede penale. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la funzione di prevenzione e dissuasione dell’ammonimento e la sua natura di atto discrezionale, che deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990. La discrezionalità riservata all’Autorità di pubblica sicurezza limita il sindacato del giudice amministrativo ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Quanto al primo motivo, il TAR osserva che il Questore può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento e può decidere se procedere senza indugio o se avvisare il destinatario. Nella specie l’amministrazione ha motivato la pretermissione della comunicazione sull’esigenza di impedire che le condotte potessero reiterarsi o degenerare in più gravi atti di violenza. L’omissione trova dunque giustificazione nelle ragioni di urgenza concretamente individuate.

Il secondo motivo è respinto richiamando la natura di misura di prevenzione amministrativa, connotata da esigenze di celerità. La giurisprudenza amministrativa ammette che le garanzie partecipative siano modulate, non essendo sempre necessaria la comunicazione di avvio né la previa audizione personale dell’autore delle condotte, essendo preminente l’esigenza di interrompere immediatamente l’azione persecutoria. La mancata audizione non configura pertanto lesione del diritto di difesa tale da inficiare la legittimità dell’atto.

Infine, il terzo motivo è dichiarato privo di pregio: sussiste autonomia ontologica tra l’ammonimento e le misure cautelari personali, avendo le due misure genesi, presupposti e finalità differenti. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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