Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docenti ai supplenti (TAR Campania n. 1663 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente supplente il beneficio della Carta elettronica costituisce titolo esecutivo ad efficacia conformativa e ordinatoria nei confronti dell’amministrazione scolastica, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. È applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per taluni anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del buono e agli interessi dalla data del diritto all’accredito.

Passata la sentenza in giudicato e notificata in forma esecutiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, deducendo il decorso del termine dilatorio e la perdurante inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ricostruito i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice civile — ha osservato — esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario.

Il Collegio ha verificato che la pronuncia è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione. È risultato altresì decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Sul punto dell’inerzia, il TAR ha rilevato che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al giudicato. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore.

In vista dell’eventuale ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni. La richiesta di penalità di mora è stata accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la misura è fissata in conformità all’orientamento del Tribunale, con richiamo a TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione della sentenza e dovuti sino all’adempimento o all’effettivo insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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