Deroga alle distanze ferroviarie subordinata a valutazione discrezionale di RFI (TAR Lombardia n. 2175 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di rispetto ferroviaria di trenta metri, imposta dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, vige un vincolo di inedificabilità relativa: l’autorizzazione in deroga di cui all’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 costituisce ipotesi eccezionale, rimessa alla discrezionalità tecnica del gestore dell’infrastruttura. Il diniego non richiede motivazione specifica in ordine agli interessi pubblici protetti, già ponderati in via preventiva dal legislatore, ed è insindacabile nel merito ove non manifestamente illogico o irragionevole. Spetta all’istante, non all’amministrazione, allegare la sussistenza delle condizioni che legittimano la deroga.

Il Fatto

Un condominio e alcuni condomini di un immobile sito nel Comune di Pavia presentano, nel 2021, una SCIA per interventi di manutenzione straordinaria funzionali al Superbonus e al Sismabonus, poi integrati con opere ulteriori comportanti mutamenti di destinazione d’uso, demolizioni, ricostruzioni e aumenti volumetrici. Poiché l’edificio ricade nella fascia di rispetto ferroviaria a sei metri dalla più vicina rotaia, i ricorrenti presentano in via cautelativa istanza di deroga a RFI S.p.A., che la respinge con provvedimento del 16 ottobre 2023.

Il Comune di Pavia adotta quindi l’ordinanza di sospensione dei lavori e, in seguito, distinte ordinanze di demolizione nei confronti dei singoli condomini. I ricorrenti impugnano dinanzi al TAR i provvedimenti, presentano istanze di sanatoria, dichiarate irricevibili, e impugnano anche tali determinazioni con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Disposta d’ufficio la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio esamina preliminarmente l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, di cui dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il provvedimento superato dalle successive ordinanze demolitorie.

Il nucleo della controversia riguarda il diniego opposto da RFI alla deroga ex art. 60 d.P.R. n. 753/1980. Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, il TAR ricorda che la deroga costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale e che, in mancanza delle cause ostative previste dalla norma, il gestore non è obbligato ma semplicemente facultato a concederla. Sul versante motivazionale, l’obbligo di giustificazione riguarda la concessione della deroga, non il diniego, poiché il divieto di edificazione nella fascia opera ex lege.

Quanto alla qualificazione delle opere, il Collegio esclude che gli interventi integrati possano ridursi a mera manutenzione straordinaria: essi comportano mutamenti di destinazione, nuovi manufatti, demolizioni e aumenti volumetrici, riconducendosi quindi alle ipotesi soggette all’art. 49. L’invocato art. 119, comma 3, D.L. n. 34/2020 non è applicabile, poiché deroga alle sole distanze tra edifici ex art. 873 cod. civ. e non alle speciali prescrizioni poste a tutela della sicurezza ferroviaria.

Nel merito, il TAR ritiene il diniego ragionevole: la distanza di soli sei metri dalla rotaia, l’incompatibilità delle mutate destinazioni d’uso con la vicinanza della ferrovia e il previsto potenziamento infrastrutturale della tratta giustificano le preminenti ragioni di salvaguardia della sicurezza. L’apprezzamento di RFI, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo ove manifestamente illogico.

Quanto ai ricorsi dei singoli condomini, il Collegio dichiara improcedibili i gravami avverso le ordinanze di demolizione per carenza sopravvenuta di interesse, essendo il Comune chiamato a riesercitare il potere in sede di esame delle istanze di sanatoria. I motivi aggiunti, diretti contro i provvedimenti di irricevibilità, sono respinti: gli atti sono plurimotivati e la reiezione della censura sull’applicabilità dell’art. 49 rende superfluo l’esame delle ulteriori ragioni. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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