Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito lavoro (TAR Piemonte n. 860 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 e l’inerzia dell’Amministrazione soccombente, ordinando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La conformità all’originale della sentenza azionata, attestata ai sensi dell’art. 475 c.p.c., e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale dell’Amministrazione integrano i presupposti di rito dell’azione. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, è giustificata dalla necessità di assicurare l’effettività della tutela. L’inerzia seriale dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato civile per cause di lavoro dei docenti legittima la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docente. La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.
Con ricorso al TAR Piemonte la parte ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione competente.
La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero, con liquidazione fondata sui parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nell’eseguire il giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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